Valutazione dei Rischi Specifici

RISCHIO RUMORE: 
Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 contiene i requisiti minimi che il datore di lavoro deve attuare al fine di proteggere i lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
La valutazione del rischio rumore è importante per gestire ed evitare una delle principali cause di malattia professionale qual è l'ipoacusia.
Il tecnico incaricato, mediante fonometro certificato, effettuerà un campionamento strumentale delle emissioni rumorose delle attrezzature utilizzate durante l’attività lavorativa secondo le vigenti norme tecniche calcolando l'esposizione professionale al rischio per confrontarla con i limiti di legge.
I risultati della valutazione sono indicatori di quali eventuali interventi occorre realizzare sulle attrezzature o sugli ambienti in cui sono collocate e, cosa molto importante, consentono di verificare l'idoneità dei DPI utilizzati dai lavoratori.

RISCHIO VIBRAZIONI:
Le vibrazioni meccaniche si suddividono in:
  • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  • vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.  

Il tecnico incaricato, mediante vibrometro certificato, effettuerà un campionamento strumentale delle vibrazioni emesse dalle attrezzature e dagli automezzi utilizzati secondo le vigenti norme tecniche e calcolerà l'esposizione professionale dei lavoratori al rischio per confrontarla con i limiti di legge al fine di elaborare un idoneo piano di miglioramento.

RISCHIO MMC e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori:
La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) può rappresentare un rischio per la salute nelle attività ove il lavoratore abitualmente effettua operazioni di sollevamento, trasferimento, deposizione a mano di oggetti di peso superiore a 3 kg nonché azioni di traino e spinta. Inoltre, alcune attività ripetitive manuali possono determinare un rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori cui possono conseguire alterazioni infiammatorie e degenerative a livello delle articolazioni del polso, del gomito o della spalla che si manifestano, ad esempio, con la sindrome del tunnel carpale, con borsiti, epitrocleiti, ecc. Indicatori di una condizione di possibile rischio sono, ad esempio, l’esecuzione dello stesso insieme di movimenti per cicli ripetuti di breve durata (generalmente inferiori ai 30 secondi), compiti durante i quali le stesse azioni lavorative vengono ripetute per più del 50% del tempo, l’uso di forza più o meno intensa in aggiunta a quella necessaria per spostare il pezzo in lavorazione, ecc. 

La valutazione del rischio dovuta a Movimentazione Manuale dei Carichi è importante per gestire quella che è l’attuale principale causa di malattia professionale denunciata dai lavoratori; 
I nostri tecnici specializzati effettuano la valutazione secondo le norme: 
  • ISO 11228 parte 1 (sollevamento e trasporto) 
  • ISO 11228 parte 2 (spinta e traino) 
  • ISO 11228 parte 3 (Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza). 
  • ISO 11226 “Valutazione Ergonomica di posture di lavoro statiche” 

Seguendo quest'ultima norma si forniscono indicazioni sulla valutazione di diversi e variabili compiti valutando il rischio per la salute per la popolazione lavorativa in particolare per quanto concerne le posture di lavoro statiche o scomode che coinvolgono testa/collo, tronco e/o arti superiori e inferiori, posizioni mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo.

RISCHIO INCENDIO: 
Il rischio di incendio rappresenta uno dei maggiori pericoli per qualsiasi luogo di lavoro. Una corretta valutazione del rischio, orientata alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, tutela dei beni e dell'ambiente, deve conseguire i seguenti obiettivi:
  • la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
  • la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
  • la limitata produzione di fuoco e fumi all’interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine;
  • la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

RISCHIO ESPLOSIONE: 
Il rischio di esplosione si presenta in quegli ambienti in cui sono presenti gas, vapori, liquidi infiammabili e polveri combustibili.  Il settore delle atmosfere potenzialmente esplosive è regolamentato dalle Direttive ATEX 94/9/CE (Direttiva di prodotto in vigore dal 2003) e 99/92/CE. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve in primo luogo elaborare e tenere aggiornato il documento di classificazione delle zone con pericolo di esplosione ed il “documento sulla protezione contro le esplosioni”. 

RISCHIO CEM: 
Tale rischio è associato all’utilizzo di apparecchiature identificabili come sorgenti che irradiano campo elettromagnetico come effetto secondario della propria attività e che espongono pertanto gli addetti a un rischio di tipo generico.  Per “Campi Elettromagnetici” si intendono nello specifico i campi elettrici, magnetici o elettro-magnetici di frequenza pari od inferiore a 300 GHz, inclusi quindi i campi elettrici e magnetici statici. Il capo IV fornisce le disposizioni per la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. Il capo IV non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare e, se necessario, misurare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. 

RISCHIO CHIMICO: 
Uno dei più diffusi rischi all'interno dei luoghi di lavoro è il rischio dovuto ad esposizione a sostanze chimiche pericolose. Questo rischio non riguarda esclusivamente le industrie chimiche ma una varietà di ambiti lavorativi piuttosto eterogenea.  Può essere presente in un’azienda quando all'interno di essa si utilizzano agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche scaturire dai processi lavorativi svolti (polveri, fumi, nebbie). Anche nelle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti si utilizzano prodotti chimici pericolosi. I lavoratori, pertanto, possono essere esposti ad un rischio chimico importante, a volte in modo del tutto inconsapevole. 
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce gli agenti chimici come tutti quegli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 

Il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale. 
Dunque il rischio chimico per la salute è riferito “alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale” mentre il rischio chimico per la sicurezza è riferito “alla probabilità che possa verificarsi un infortunio”. 

RISCHIO CANCEROGENO: 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare se sono presenti sostanze cancerogene e mutagene nella propria attività e di valutarne il rischio di esposizione per mettere in atto misure idonee ad eliminarlo o ridurlo al valore più basso possibile. L’esposizione professionale a sostanze cancerogene e mutagene è spesso sottostimata. Il processo di valutazione di questo importante rischio lavorativo deve iniziare da una corretta identificazione delle sostanze classificate: 
  • H340 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie;

  • H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche;
  • H350 - Può provocare il cancro;
  • H351 - Sospettato di provocare il cancro;
  • H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto;
  • H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

I successivi passi da compiere consistono nella sostituzione, ove possibile, dell’agente cancerogeno o nel contenimento dell’esposizione dei lavoratori ai livelli più bassi possibili. 
Nel caso l’esposizione non sia eliminabile, il datore di lavoro, per il tramite del Medico Competente, dovrà compilare e tenere aggiornato il Registro degli Esposti ad cancerogeni.

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 
La valutazione dello stress lavoro correlato è redatta in conformità ai disposti del D. Lgs. 81/08, e tiene conto delle indicazioni sottoscritte dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro emanate in data 18/11/2010 (comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n°304 del 30/2/2010) e della buona prassi diffusa dall’INAIL (ultima edizione 2017). 
L’obiettivo dell’individuazione dei rischi connessi con lo stress lavoro-correlato è offrire ai datori di lavoro un modello validato che consenta di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavoro-correlato.

I vantaggi del prendere atto del problema “stress sul lavoro” consistono in una maggiore efficienza e un decisivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per l’azienda, i lavoratori e la società nel suo insieme. In particolare, Valutare lo stress sul lavoro-correlato può contribuire a:
  • ridurre i costi per assenteismo o errori e incidenti e, quindi, contribuire al relativo aumento della produzione;
  • ridurre i costi per trattamenti medici e premi assicurativi e responsabilità relative;
  • migliorare i processi lavorativi e della comunicazione e promozione dell’efficacia e dell’efficienza lavorativa;
  • aumentare la valutazione positiva dell’organizzazione in quanto il datore di lavoro viene apprezzato dai suoi dipendenti e utenti;
  • sviluppare una cultura aziendale innovativa, responsabile, orientata al futuro;
  • promuove la salute in un più vasto assetto comunitario

RISCHIO ROA: 
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm.  Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Gli effetti per la salute associati all’esposizione a ROA dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre la possibilità che questi effetti si verifichino e la loro gravità dipende dall’intensità d’onda e dai tempi di esposizione alla radiazione stessa. La valutazione dei rischi specifica da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) riguarda tutte le attività in cui occorre verificare, analizzare, identificare i livelli di esposizione dei lavoratori che utilizzano attrezzature (sorgenti) in grado di generare ROA. Il rispetto dei limiti di esposizione garantisce una protezione dei lavoratori esposti a ROA dagli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 

SCARICHE ATMOSFERICHE / RISCHIO FULMINAZIONE: 
Il D.Lgs. 81/2008  obbliga il datore di lavoro ad effettuare una valutazione del rischio elettrico, comprensiva di valutazione del rischio da fulminazione diretta ed indiretta, nonché ad individuare le eventuali misure di protezione dai fulmini necessarie. 
L’analisi del rischio ha come obiettivo l'oggettivazione e la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, i loro occupanti ed i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta o indiretta.